
STATUTO
della Pro Loco di Puos D'Alpago
Art.
1 - DENOMINAZIONE - SEDE E' costituita l' associazione
Pro Loco di Puos d’Alpago .Essa ha sede in Puos d’Alpago
piazza Papa Luciani .L' Associazione ha carattere volontario, non
persegue fini di lucro, svolge compiti di utilità pubblica
e sociale.La Pro Loco è un' organizzazione apartitica.
Art.
2 - COMPETENZA TERRITORIALE Detta Associazione svolge la
sua attività nel comune di Puos d’Alpago .La Pro Loco
può iscriversi all' Albo Provinciale istituito dalla Provincia
di BELLUNO in base alla Legge Regionale del 04.11.2002 - n°
33 -Art.
10 - 1° comma - lettera A.
Art.
3 - SCOPI Gli scopi che l' Associazione si propone sono:a)
riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico e culturale della località di giurisdizione;b)
svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località,proponendo
alle Ammini-strazioni competenti il miglioramento estetico della
zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e
far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo
e della zona;c) promuovere, coordinare e gestire le iniziative (convegni,
gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni
culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, e servizi anche
in modo continuativo, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere
più gradito il soggiorno dei turisti;d) realizzare iniziative
rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia
del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei
prodotti tipici della località;e) favorire, attraverso la
partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali
del turismo;f) sviluppare l' ospitalità e l' educazione turistica
d' ambiente;g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e
della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;h) preoccuparsi
del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo,
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga
funzionalità;i) assistere gli organi competenti nella vigilanza
sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico,
proponendo eventualmente le opportune modifiche;l) svolgere attività
di assistenza ed informazione turistica, nel rispetto dell' Art.
20 - c. 3 - lettera C, della L.R. 33/2002, tramite l' istituzione
di un Ufficio Informazioni;m) apertura e gestione di un circolo
per i propri soci;n) collaborazione con i Comitati Regionale e Provinciale,
quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con
gli Enti Istituzionali;o) può esercitare attività
di promozione socialep) stilare convenzioni con Enti, associazioni,
società nell’erogazione di servizi.
Art.
4 - ORGANI Sono Organi dell' Associazione:a) L' ASSEMBLEA
DEI SOCI;b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;c) il PRESIDENTE;d)
il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;e) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
Art.
5 - ASSEMBLEA DEI SOCI L' Assemblea, regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisio-ni,
prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano
i Soci.SPETTANO ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA:a) l' approvazione dei
bilanci e della programmazione annuale;b) le elezioni del Consiglio
d' Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio
dei Probiviri;c) l' approvazione delle quote associative annuali
proposte dal Consiglio.SPETTANO ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA:a)
le modifiche statutarie;b) lo scioglimento dell' associazione.All’
Assemblea straordinaria prendono parte tutti i soci in regola con
la quota sociale annua: hanno diritto di voto i soci in regola con
il versamento della quota di iscrizione relativa all' anno precedente,
oltre a quello in cui si effettuano le operazioni di voto. I nuovi
soci devono essere iscritti da almeno sei mesi.Non sono ammesse
votazioni con delega.Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria,
sono presiedute da un Presidente nominato dall' Assemblea all' inizio
dei lavori ed è assistito dal Segretario della Pro Loco.
L' Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'
anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo
dell' anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo,
sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio
di Amministrazione o dei Soci.L' Assemblea, per l' approvazione
dei bilanci è convocata prima del termine previsto, in base
all' Art. 6 del Regolamento della Provincia, per la presentazione
dei bilanci e delle domande di contributo; le deliberazioni devono
essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli
stessi fissati.L' Assemblea viene indetta dal Presidente dell' associazione
Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la
data, la sede, l' ora e l' ordine del giorno, con avviso che deve
essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata,
trasmesso con affrancatura ordinaria o con altra forma di pubblicità.L'
Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con
la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con
il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
in seconda convocazione, da indirsi almeno un' ora dopo, è
valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.L' Assemblea
straordinaria è convocata:a) dal Presidente, quando ne ravvisi
la necessità;b) dietro richiesta scritta di due terzi del
Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.Il Presidente, d' intesa
con il Consiglio, ne stabilisce la data e la sede, l' ora e l' ordine
del giorno, con avviso che deve essere inviato ai soci almeno otto
giorni prima della data fissata, trasmesso con affrancatura ordinaria
o con altra forma di pubblicità.L' Assemblea straordinaria
è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di
almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione,
da indirsi almeno un' ora dopo, l' Assemblea è valida con
qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole dei
due terzi dei voti espressi, esclusi gli astenuti.Delle riunioni
assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Art.
6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione
è formato da 12 membri eletti, a votazione segreta, dall'
Assemblea dei Soci.I membri restano in carica 2 anni e sono rieleggibili
alla scadenza del mandato.Alle riunioni del Consiglio è prevista
la rappresentanza dell' Amministrazione Comunale con voto consultivo.Il
Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente
( o Vice-Presidenti, in tal caso le funzioni vicarie saranno esercitate
in base all’ anzianità di età dei Vice-Presidenti).Il
Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con
funzioni, eventualmente, anche di tesoriere, che può essere
scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso
senza diritto di voto).Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio
di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli
organi competenti per legge.Il Consiglio si raduna, di norma, una
volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente
o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti del Consiglio.I
Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive,
senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio stesso.In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di
posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti,
fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall' Assemblea,
con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente
i membri eletti.Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli
astenuti: in caso di parità è determinante il voto
del Presidente.Il Consiglio è investito dei poteri per la
gestione ordinaria dell' Associazione: in particolare gli sono riconosciute
tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali
che non siano, dalla legge e dal presente statuto, riservate, in
modo tassativo, all' Assemblea.Spetta, inoltre, al Consiglio l'
Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del Bilancio
di previsione con relativo programma d' azione, la stesura del conto
consuntivo e della relazione sull' attività svolta e l' indicazione
delle quote associative annuali.Le riunioni del Consiglio sono rese
note al pubblico mediante l' affissione all' Albo della Pro Loco
o del Comune dell' ordine del giorno e della data di convocazione.Delle
riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art.
7 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio
di Amministrazione con votazione segreta.Dura in carica 2 anni ed
è rieleggibile alla scadenza del mandato.In caso di assenza
o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente
ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.Il
Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la
responsabilità dell'amministrazione dell' associazione, la
rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede
il Consiglio di Amministrazione ed è assistito dal Segretario.Il
Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario,
della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili ed amministrativi
della Pro loco.Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in
carica per l’ espletamento dell’ ordinaria amministrazione
fino alla nomina del nuovo Presidente.
Art.
8 - IL SEGRETARIO Il Segretario viene nominato dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente.Assiste il Consiglio, redige
i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei Soci,
assicura l' esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale
funzionamento degli uffici.Il Segretario è responsabile insieme
al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta
la gestione contabile dell' Associazione.Dura in carica 2 anni ma
decade in caso di decadenza del Presidente.
Art.
9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'
Assemblea dei Soci.Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.Esso
ha il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento,
ma almeno una volta all' anno, la contabilità sociale e relazionare
sulla verifica e sui bilanci.I revisori dei Conti possono partecipare,
con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.I Revisori
durano in carica 2 anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.In
caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i
Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo
di un terzo dei membri eletti dall' Assemblea, con i Soci che secondo
i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.Dura
in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.
Art.
10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri eletti dall' Assemblea dei Soci.Il Collegio
nomina tra i suoi membri il Presidente.Essi hanno il compito di
decidere sul rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di dirimere
eventuali controversie fra singoli soci.I Probiviri durano in carica
2 anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.In caso di
vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti
mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo
dei membri eletti dall' Assemblea, con i soci che secondo i risultati
delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.Dura in carica
fino alla decadenza del Consiglio d' Amministrazione.
Art.
11 - TUTELA L' atto costitutivo, lo statuto sociale e le
eventuali modifiche, l' atto di scioglimento, le risultanze contabili
e la relazione annuale sull' attività, approvati dall' Assemblea,
vanno inviati agli organi competenti per legge.
Art.
12 - SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE L' eventuale scioglimento
dell' Associazione sarà deciso soltanto dall' Assemblea Straordinaria
con le modalità di cui all' Art. 5 ed in tal caso, dopo che
si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive,
i beni acquistati col concorso finanziario pubblico, specifico e
prevalente e il patrimonio rimanente, saranno devoluti ai fini di
utilità sociale.
Art.
13 - PERSONALE DIPENDENTE L' Associazione, dove si renda
necessario, ed il suo bilancio lo consenta, può assumere
personale dipendente, mediante deliberazione del Consiglio che fissa
la natura dell' incarico, la sua durata e la retribuzione, in osservanza
delle normative vigenti in materia di personale.
Art.
14 - FINANZIAMENTO I proventi con i quali la Pro Loco provvede
alla propria attività, sono:1) Le quote sociali da versare
nella misura fissata dal Consiglio ed approvate dall' Assemblea;2)
da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio).L'
eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito
a favore di attività statutariamente previste;3) i contributi
di Enti (Regione, Provincia, Comune, ed altri);4) contributi da
Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.;5) le eventuali donazioni
e lasciti;6) i proventi di iniziative permanenti od occasionali.Tali
proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,
neppure in forma indiretta.
Art.
15 - I SOCI Possono essere soci tutti i cittadini residenti,
già residenti, domiciliati o che svolgono attività
nel territorio comunale. I nuovi soci acquisiscono diritto di voto,
escluso per l’assemblea straordinaria, dopo 2 mesi dall' iscrizione.I
soci si distinguono i soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti,
tutti aventi pari diritto di voto.Sono soci ordinari coloro che
versano la quota d' iscrizione annualmente approvata dall' Assemblea
dei Soci su proposta del Consiglio.Sono soci sostenitori coloro
che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.Sono
soci benemeriti coloro dichiarati tali dall' Assemblea per aver
erogato particolari benefici morali e materiali all' Associazione.I
soci hanno diritto:a) alle pubblicazioni dell' Associazione;b) a
frequentare i locali dell' Associazione;c) ad eventuali facilitazioni
in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall' Associazione;d)
a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'
associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta
e motivata;e) la qualità di socio si perde per dimissioni,
per morosità o per indegnità. I relativi provve-dimenti
sono assunti dal Consiglio d' Amministrazione. Avverso tali decisioni,
l' interessa-to, al quale va comunicato il provvedimento, può
proporre ricorso ai probiviri entro 30 giorni dall' avviso presentando
contro-deduzioni.
Art.
16 - PRESIDENTE ONORARIO Il Presidente Onorario è
nominato dall' Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, per
eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore
della Pro Loco.Al presidente Onorario possono essere affidati dal
Consiglio Direttivo incarichi di rappresen-tanza e di eventuali
contatti con gli altri Enti.Partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
Art.
17 - VARIE Per tutto ciò che non è espressamente
contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie
dell' UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle
norme del Codice Civile.Tutte le cariche all' interno della Pro
Loco sono gratuite.Possono essere riconosciuti i rimborsi delle
spese effettIvamente sostenute e documentate.
Art.
18 - CONSORZI L' Associazione al fine di assicurare il
più completo conseguimento dei compiti statutari, può
consorziarsi con altre Pro Loco della zona.Il Consorzio ha lo scopo
altresì di favorire la collaborazione fra Pro Loco di una
zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare
e propagandare le attività nelle località ove operano
le Pro Loco aderenti..
Art.
19 - RAPPRESENTANZA REGIONALE L' Associazione può
aderire all' Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete
(UNPLI), con diritto di partecipare all' attività ed alle
nomine dello stesso. Con l' adesione a tale organo riconosce tutta
la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale dell' UNPLI.
Art.
20 - NORMA TRANSITORIA Il presente statuto è stato
approvato dall' Assemblea straordinaria tenutasi il 01 luglio a
Puos d’Alpago ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua approvazione.Allegato: verbale assemblea straordinaria.
VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’anno
2005, il giorno 01 del mese di luglio alle ore 20.30presso la sede
di piazza Papa Luciani, si è riunita l’Assemblea Straordinaria
dei soci della Pro Loco di Puos d’Alpago per trattare, discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:Approvazione del nuovo
Statuto della Pro Loco.Sono presenti all’Assemblea n. 18 soci
su un totale di n. 24 iscritti ed aventi diritto di voto.Il Presidente,
verificata la validità dell’Assemblea, apre la discussione
e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Dal Pont
Marilena.Fa presente ai soci la necessità di modificare lo
statuto attualmente in essere, adeguandolo alle normative previste
dal nuovo regolamento in materia di associazioni Pro Loco approvato
dalla Provincia di Belluno.Illustra come il nuovo statuto, che fra
poco sarà presentato e su cui verterà la discussione,
sia stato elaborato dal Comitato provinciale U.N.P.L.I. di Belluno
e goda del giudizio positivo di conformità da parte della
Provincia di Belluno, nel rispetto quindi di tutti gli articoli
previsti dalla L.R. n. 33 del 04/11/2002.Il Presidente, prima di
passare alla discussione, invita tutti i soci presenti al approvare
il nuovo statuto nella sua interezza, così come sarà
presentato.Dopo una breve discussione, si è passati alla
votazione.Hanno votato SI n. 18 soci; hanno votato NO n. 0 soci;
si sono astenuti n. 0 soci.Il Presidente, visto l’esito della
votazione, dichiara approvato il nuovo Statuto e viene incaricato
di provvedere alla sua registrazione, presso l’Ufficio delle
Entrate.Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene
tolta alle ore 22.00, previa redazione, lettura ed approvazione
del seguente verbale.
Il
Segretario Dal Pont Marilena
Il
Presidente Dal Pos Stefano
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