
Movimento per la Vita
dell’Alpago
STATUTO
Art.1
E’ costituita in Puos d’Alpago l’associazione
non riconosciuta di promozione sociale denominata Movimento per
la Vita dell’Alpago con sede in Puos d’Alpago Via Verdi
10
Art.2
L’ordinamento e l’organizzazione del Movimento sono
regolati dagli artt.36,37,38 del Codice Civile e dallo Statuto dell’Associazione.
Art.3
Il Movimento si propone di:
1 promuovere sia a livello individuale sia nell’ambito dei
gruppi sociali organizzati una mentalità aperta all’accoglienza
ed alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento,
in tutte le sue esigenze ed in tutto l’arco dello sviluppo;
2 promuovere la crescita della persona nell’ambiente naturale
di una stabile famiglia;
3 riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando
che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporne
in qualunque fase del suo sviluppo;
4 perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione,
di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano
idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a rimuovere
gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo è
da considerare ogni legislazione abortista;
5 promuovere e sostenere iniziative dirette all’aiuto effettivo
delle maternità difficili. Le attività istituzionali
di tutela della vita e di accoglienza sono dirette ad arrecare benefici
a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e familiari;
6 costruire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni
spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e modi
stabiliti dalla Giunta, proventi delle proprie attività promozionali
ed ogni contributo di enti e privati a favore delle iniziative che
rientrano nelle sue sfere di azione.
Art.4
Il Movimento per la vita dell’Alpago persegue esclusive finalità
di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. È
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi
e gli avanzi di gestione, che il Movimento dovrà reinvestire
a favore delle proprie attività istituzionali.
Art.5
Sono soci coloro che, singoli o associazioni hanno firmato l’atto
costitutivo e il presente Statuto, nonché coloro che, a loro
domanda, verranno ammessi dalla Giunta esecutiva.
Art.6
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, la Giunta
esecutiva e il Presidente.
Art.7
L’Assemblea è formata dai soci; si riunisce almeno
due volte all’anno per stabilire gli orientamenti generali
di azione, eleggere i componenti della Giunta esecutiva, approvare
annualmente i bilanci preventivi e i conti consuntivi. È
ammessa la delega per altro socio. Le associazioni e i gruppi aderenti
sono rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o da persona
all’uopo designata.
Art.8
La Giunta esecutiva è composta dal presidente, che è
eletto direttamente dall’Assemblea, e da due membri eletti
dall’Assemblea. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto
e a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso
di dimissioni o di qualunque impedimento, le funzioni del Presidente
sono esercitate da un componente della Giunta su designazione degli
altri componenti, fino alla elezione del nuovo Presidente. La Giunta
esecutiva si riunisce almeno quattro volte all’anno, dura
in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art.9
Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede
l’Assemblea e la Giunta esecutiva; nei casi di urgenza può
agire con i poteri della Giunta e disporre spese di carattere straordinario
rendendone conto alla Giunta alla prima riunione successiva.
Art.10
Il Movimento per la vita dell’Alpago aderisce, quale socio
ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano,
di cui condivide l’ispirazione e le finalità
Art.11
In caso di scioglimento del Movimento per la vita dell’Alpago,
i suoi beni saranno devoluti ad altra associazione che persegua
scopi analoghi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art.12
Le modifiche al presente Statuto richiedono, per la loro validità,
l’approvazione di almeno 2/3 dei partecipanti all’Assemblea
purché a questa partecipino almeno la metà dei soci.
Art.13
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,
si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
28 dicembre 2007
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