Movimento per la Vita dell’Alpago

STATUTO

Art.1
E’ costituita in Puos d’Alpago l’associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata Movimento per la Vita dell’Alpago con sede in Puos d’Alpago Via Verdi 10

Art.2
L’ordinamento e l’organizzazione del Movimento sono regolati dagli artt.36,37,38 del Codice Civile e dallo Statuto dell’Associazione.

Art.3
Il Movimento si propone di:
1 promuovere sia a livello individuale sia nell’ambito dei gruppi sociali organizzati una mentalità aperta all’accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l’arco dello sviluppo;
2 promuovere la crescita della persona nell’ambiente naturale di una stabile famiglia;
3 riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporne in qualunque fase del suo sviluppo;
4 perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo è da considerare ogni legislazione abortista;
5 promuovere e sostenere iniziative dirette all’aiuto effettivo delle maternità difficili. Le attività istituzionali di tutela della vita e di accoglienza sono dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
6 costruire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e modi stabiliti dalla Giunta, proventi delle proprie attività promozionali ed ogni contributo di enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nelle sue sfere di azione.

Art.4
Il Movimento per la vita dell’Alpago persegue esclusive finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi e gli avanzi di gestione, che il Movimento dovrà reinvestire a favore delle proprie attività istituzionali.

Art.5
Sono soci coloro che, singoli o associazioni hanno firmato l’atto costitutivo e il presente Statuto, nonché coloro che, a loro domanda, verranno ammessi dalla Giunta esecutiva.

Art.6
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, la Giunta esecutiva e il Presidente.

Art.7
L’Assemblea è formata dai soci; si riunisce almeno due volte all’anno per stabilire gli orientamenti generali di azione, eleggere i componenti della Giunta esecutiva, approvare annualmente i bilanci preventivi e i conti consuntivi. È ammessa la delega per altro socio. Le associazioni e i gruppi aderenti sono rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o da persona all’uopo designata.


Art.8
La Giunta esecutiva è composta dal presidente, che è eletto direttamente dall’Assemblea, e da due membri eletti dall’Assemblea. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di dimissioni o di qualunque impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate da un componente della Giunta su designazione degli altri componenti, fino alla elezione del nuovo Presidente. La Giunta esecutiva si riunisce almeno quattro volte all’anno, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.9
Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta esecutiva; nei casi di urgenza può agire con i poteri della Giunta e disporre spese di carattere straordinario rendendone conto alla Giunta alla prima riunione successiva.

Art.10
Il Movimento per la vita dell’Alpago aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano, di cui condivide l’ispirazione e le finalità

Art.11
In caso di scioglimento del Movimento per la vita dell’Alpago, i suoi beni saranno devoluti ad altra associazione che persegua scopi analoghi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.12
Le modifiche al presente Statuto richiedono, per la loro validità, l’approvazione di almeno 2/3 dei partecipanti all’Assemblea purché a questa partecipino almeno la metà dei soci.

Art.13
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

28 dicembre 2007

 

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